Nuovi importi invalidità 2020: quanto spetta per pensione, accompagnamento, pensioni ciechi e sordi
Quanto si prende di invalidità civile nel 2020? E di accompagnamento? Quali sono gli importi delle pensioni per i ciechi e i sordi, dell’assegno sociale, dell’indennità di frequenza e i limiti di reddito da non superare? Ecco tutte le nuove tabelle
L’INPS ha reso noti i nuovi importi per il 2020 relativi alle provvidenze economiche riservate a invalidi civili, ciechi civili e sordi, in base alla rivalutazione annuale che viene fatta in relazione all’inflazione e al costo della vita, con piccoli aggiustamenti rispetto agli importi delle pensioni di invalidità 2019.
Dalla Circolare INPS 11 dicembre 2019, n.147 (e allegato 2) vediamo gli importi e limiti reddituali anni personali in vigore dall’anno prossimo rispetto all’ invalidità civile, all’indennità di accompagnamento, all’assegno sociale, alla indennità di frequenza e alla pensione ciechi e pensione sordi.
NUOVI IMPORTI E LIMITI DI REDDITO 2020
In generale, i limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore di invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, sono aumentati dell’1,0%. L’INPS ricorda che il limite di reddito annuo personale per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 della legge n. 412/1991).
Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile.
Quanto alle cifre che mensilmente saranno corrisposti nel 2020 spettano agli invalidi aventi diritto, la pensione di invalidità (per invalidi civili totali) passa da 285,66 euro del 2019 a 286,81 euro per il 2020, mentre l’assegno di accompagnamento passa da 517,84 euro del 2019 a 520,29 euro per il 2020.
Vediamo di seguito tutti gli importi, rimandando alle tabelle INPS per tutti i dettagli (link a fondo articolo).
GLI IMPORTI
CIECHI
– Pensione ciechi civili assoluti: € 310,17 – limite di reddito: € 16.982,49
– Pensione ciechi civili assoluti ricoverati: € 286,81 – limite di reddito: € 16.982,49
– Pensione ciechi civili parziali: € 286,81- limite di reddito: € 16.982,49
– Accompagnamento ciechi civili assoluti: € 930,00 – Nessun limite di reddito
– Indennità speciale ciechi ventesimisti: € 212,43 – Nessun limite di reddito
INVALIDI CIVILI
– Pensione invalidi civili totali: € 286,81 – limite di reddito: € 16.982,49
– Assegno mensile invalidi civili parziali: € 286,81 – limite di reddito: € 4.926,35
– Accompagnamento invalidi civili totali: € 520,29 – Nessun limite di reddito
– Indennità di frequenza minori di 18 anni: € 286,81 – limite di reddito: € 4.926,35
SORDI
– Pensione sordi: € 286,81 – limite di reddito: € 16.982,49
– Indennità comunicazione sordi : € 258,00 – Nessun limite di reddito
LAVORATORI CON DREPANOCITOSI O TALASSEMIA MAJOR: € 515,07 – Nessun limite di reddito
Domanda invalidità civile, cecità, sordità: nuove procedure INPS per semplificare l’iter. Al momento dell’invio della domanda di invalidità civile, cecità o sordità, si potranno anticipare anche altre informazioni per velocizzare l’erogazione dei benefici
Per velocizzare le procedure di domanda invalidità civile per ottenere le prestazioni correlate, l’INPS ha annunciato nel suo messaggio n.4601 del 10 dicembre 2019 una semplificazione che interessa i cittadini tra i 18 e i 67 anni che presentano domanda di invalidità civile, di cecità o di sordità.
L’obiettivo è ridurre i tempi di erogazione del beneficio , grazie alla possibilità di anticipare al momento della presentazione della domanda di invalidità civile, l’invio delle informazioni di tipo socio-economico contenute nel modello AP70, che di norma sono trasmesse soltanto una volta terminata la fase sanitaria.
In questo modo l’INPS applica anche alla fascia 18-67 anni di richiedenti le stesse semplificazioni che erano state introdotte a inizio anno per gli invalidi over 65, consentendo di inviare già al momento della domanda, e senza attendere l’esito positivo della fase sanitaria, le informazioni riguardanti indicazione delle modalità di pagamento, eventuali ricoveri, delega alla riscossione di un terzo o in favore delle associazioni.
Dal 10 dicembre 2019, quindi, per consentire l’invio anticipato delle informazioni, sono state modificate le procedure di acquisizione online delle domande di invalidità civile, ma in questa prima fase tali modifiche riguardano le sole domande trasmesse online dai Patronati.
COME FUNZIONA LA NUOVA PROCEDURA
1. Il primo requisito da verificare è quello anagrafico: la procedura di acquisizione online a disposizione dei Patronati verifica quindi automaticamente, tramite accesso agli archivi anagrafici a disposizione dell’Istituto, la sussistenza di tale requisito. Per consentire la verifica, nel primo pannello della “Compilazione online delle domande”, deve essere acquisito il solo codice fiscale del richiedente.
2. Una volta verificato il requisito anagrafico, si potrà procedere con l’ acquisizione della domanda, che è suddivisa in più pannelli, alcuni dei quali dedicati all’accertamento sanitario (richiedente, rappresentante legale, recapiti, accertamento), altri funzionali alla liquidazione dell’eventuale prestazione economica, in quanto consentono di acquisire i dati dell’eventuale ricovero; quelli relativi allo svolgimento di attività lavorativa; i dati reddituali; la modalità di pagamento; la delega alla riscossione di un terzo ; la delega in favore delle associazioni .
3. Infine, si trova la sezione “Allegati” per l’inserimento di dichiarazioni di responsabilità e di altri documenti necessari in relazione alla domanda acquisita.
4. Una volta completata l’acquisizione dei dati, la domanda semplificata deve essere trasmessa all’Istituto attraverso la funzione “Invio domanda”. La sezione dedicata ai requisiti socioeconomici non può essere trasmessa se non compilata in tutti i suoi campi obbligatori.
5. I dati, così inseriti, transiteranno automaticamente, senza ulteriore intervento da parte del Patronato, in fase concessoria dopo la definizione del verbale sanitario che riconosce il diritto alla prestazione economica.
L’INPS fa sapere che in questa fase di avvio in forma sperimentale, rimangono disponibili, in alternativa, le ordinarie modalità di trasmissione del modello “AP70” dopo il completamento della fase sanitaria, qualora in fase di domanda non fossero inseriti i dati sopra descritti.
Inoltre, aggiunge l’Istituto, in alcune casistiche (soggetto ricoverato al momento della presentazione della domanda o titolare di altre prestazioni di invalidità incompatibili) sarà tuttavia necessario completare comunque il modello “AP70” dopo la definizione dell’iter sanitario, utilizzando l’attuale procedura della fase concessoria.
Indennità accompagnamento: nuove modalità per domanda e requisiti
Al momento dell’invio della domanda di invalidità civile per ultra 66enni, si potranno anticipare anche altre informazioni per velocizzare l’erogazione dell’assegno sociale
Con il messaggio 8 maggio 2018, n.1930 l’INPS ha reso note alcune nuove modalità di semplificazione, operative dal 9 maggio 2018, che interessano le procedure e gli adempimenti per accedere ad alcuni benefici di invalidità civile.
Nel quadro delle attività di semplificazione degli adempimenti sanitari e amministrativi relativi alla concessione dei benefici di invalidità civile, fa sapere l’INPS, sono state avviate azioni di reingegnerizzazione delle fasi organizzative e procedurali del procedimento di concessione dell’indennità di accompagnamento prevista dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e dall’articolo 1, comma 3, della Legge 21 novembre 1988, n. 508.
LA SEMPLIFICAZIONE – In particolare, per attuare la semplificazione, vengono accelerate le procedure per la domanda online di invalidità civile rivolta dai cittadini non in età lavorativa (ovvero con 66 anni e 7 mesi), con l’obiettivo di accorciare i tempi di erogazione del beneficio dell’assegno sociale.
Per raggiungere questa accelerazione viene quindi anticipato l’invio di alcune informazioni che di norma sono trasmesse soltanto al termine della fase sanitaria. Si tratta dei dati relativi all’eventuale ricovero in struttura sanitaria pubblica, l’eventuale delega di riscossione a un terzo e in favore di associazioni, oltre alle modalità di pagamento dell’indennità.
Comunicando contestualmente alla domanda di invalidità civile questi dati, la procedura si velocizza, poiché al momento dell’avvenuto accertamento del requisito sanitario, l’erogazione della prestazione sarà più veloce.
COS’E’ L’ASSEGNO SOCIALE – Al compimento dei 65 anni di età (portato dal 2018 a 66anni e 7 mesi, la pensione o dell’assegno mensile concessi agli invalidi civili, e la pensione per i sordi civili viene sostituita automaticamente dall’assegno sociale (art. 19 della legge 118/1971).
LA PROCEDURA DEI PATRONATI – Per consentire l’invio anticipato delle informazioni sono state apportate delle modifiche alla procedura di acquisizione online delle domande di invalidità civile da parte dei beneficiari ultra 66enni. Le modifiche, dicevamo, sono operative dal 9 maggio scorso, e riguardano solo le domande trasmesse dai Patronati.
La procedura di acquisizione online delle domande, a disposizione dei Patronati, verifica quindi automaticamente, tramite accesso agli archivi anagrafici a disposizione dell’INPS, se è già stata raggiunta l’età utile per l’accesso all’assegno sociale. Il primo requisito che viene verificato è, infatti, quello anagrafico, attraverso l’inserimento del codice fiscale del richiedente.
REQUISITO ANAGRAFICO – Ricordiamo che 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per accedere all’assegno sociale è di 66 anni e 7 mesi (mentre per il 2019 sarà di 67 anni). E’ stato quindi innalzato di un anno rispetto ai 65 originariamente previsti dall’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, disposto dall’articolo 24, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A questo incremento deve aggiungersi quello derivante dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita, ai sensi dell’articolo 24, commi 12 e 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011.
Questa nuova semplificazione riguarda anche le domande di accertamento sanitario presentate da coloro che hanno perfezionato il requisito anagrafico prima del 1° gennaio 2018 secondo i requisiti previgenti (ad esempio, 65 anni e 7 mesi compiuti tra il 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017).
LE FASI DI ACQUISISZIONE DELLA DOMANDA – Una volta verificato il requisito anagrafico, si potrà procedere con l’attività di acquisizione della domanda, che è suddivisa in due sezioni:
Sezione 1: relativa all’inserimento dei dati obbligatori. Comprende i dati anagrafici, i recapiti, gli eventuali dati del coniuge, del rappresentante legale e la sezione relativa all’accertamento richiesto.
Sezione 2: consente di acquisire i seguenti dati:
1. l’eventuale ricovero;
2. l’eventuale delega alla riscossione di un terzo <quadro G> e in favore delle associazioni <quadro H>;
3. la modalità di pagamento (quadri F1 o F2).
L’INPS precisa che, in questa fase di avvio, la seconda sezione è facoltativa e, pertanto, resta salva la possibilità per il richiedente di inviare il modello AP70 secondo le ordinarie modalità, dopo il completamento della fase sanitaria.
È prevista, infine, una sezione “Allegati” per l’inserimento di dichiarazioni di responsabilità e di altri documenti necessari in relazione alla tipologia di domanda.
Una volta acquisisti i dati con queste modalità, verranno passati in fase concessoria dopo la definizione del verbale sanitario, che riconosce il diritto alla prestazione economica.
INPS precisa infine che, nel caso in cui il soggetto abbia dichiarato nella domanda semplificata di essere ricoverato, durante le lavorazioni in fase concessoria, occorrerà acquisire il dato relativo alla data di dimissione per poter procedere alla liquidazione.